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Nomina dell’amministratore senza specifica del compenso

Uno degli aspetti fondamentali della riforma del Condominio introdotta con la Legge 11 dicembre 2012 n.220 è la maggiore chiarezza e trasparenza della gestione economica dell’ente intesa alla tutela dei condomini. In tale ottica si pone l’impianto normativo del novellato art. 1129 c.c. che, fra le tante novità, sancisce espressamente al comma XIV che la nomina dell’amministratore condominiale senza specifica del compenso è nulla.

La disposizione sopra richiamata è stata univocamente ribadita in due pronunce di due diversi Tribunali civili (Massa Sent. 6.11.2017 e Milano Sent. N. 4294 3.11.2016) in cui veniva chiarito che “è nulla la nomina dell’amministratore di condominio – con conseguente nullità della delibera in parte qua – in assenza della specificazione analitica del compenso a quest’ultimo spettante per l’attività da svolgere, poichè in violazione dell’art. 1129, comma 14, c.c.”.

In entrambi i citati casi, il Tribunale veniva invocato a seguito di impugnazione della delibera di nomina dell’amministratore da parte di condomini che lamentavano l’inserimento a preventivo del compenso del professionista solo nel suo complesso e senza alcun dettaglio delle singole voci di spesa che lo costituiscono.

La nomina dell’amministratore senza specifica del compenso rende vane le esigenze di trasparenza e formalità che la nuova formulazione dell’art. 1129 c.c. ha specificamente imposto in capo al professionista, poiché un corrispettivo esposto unicamente a bilancio preventivo, non rappresenta un’assunzione di obbligo negoziale, ma, come il documento in cui è riportato, una mera stima delle spese future e, come tale, soggetto a variazioni in sede di consuntivo.

Il magistrato Toscano, per altro, ritiene del tutto legittimo che la specifica del compenso a mezzo della quale viene data quotazione di ogni singola attività (ordinaria o straordinaria) dell’amministratore possa essere allegata al preventivo o alla convocazione (tollerando dunque una certa libertà di forma), ma allo stesso tempo nega che tale specifica possa rivestire alcun valore se, come nel caso affrontato, costituisce un “atto di integrazione del verbale” inviato alcuni mesi dopo l’assemblea

Il Tribunale infine precisa che la nomina dell’amministratore senza specifica del compenso è nulla radicalmente senza possibilità alcuna di sanatoria, con la conseguenza che una successiva delibera con la quale si nomina l’amministratore conformemente al dettato normativo dell’art. 1129 II e XIV co. c.c., si pone come atto autonomo che spiega i propri effetti dal momento della sua assunzione, impedendo, così, di ritenere, in giudizio cessata, la materia del contendere.

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